L'incentivo all'esodo è un reddito da lavoro dipendente pagato dal datore di lavoro a fronte della risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro. Tale reddito è soggetto al regime della tassazione separata, sia che sia stato pagato in unica soluzione, sia che sia stato pagato a rate.
Una norma ormai abrogata (il comma 4-bis dell'articolo 19 del testo Unico delle Imposte sui Redditi) disponeva con l'aliquota IRPEF applicabile all'incentivo all'esodo era quella applicabile al TFR e che, questa aliquota, poteva essere ridotta della metà se l'età del lavoratore era di almeno 50 anni se donna e di almeno55 anni se uomo.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-207/2004 (Vergani), pubblicata sulla GUUE del 3 settembre 2005, aveva dichiarato che questa norma era discriminatoria in sfavore degli uomini di età compresa tra i 50 ed i 55 anni.
Da questa sentenza comunitaria traeva origine un vasto contenzioso tributario da parte degli uomini di età compresa tra i 50 ed i 55 anni, che ritenevano giustamente di avere diritto al rimborso del 50% dell'imposta trattenuta, per ripristinare l'uguaglianza di trattamento che persegue la disciplina comunitaria.
Lo stato italiano, a seguito della sentenza Vergani, ha abrogato il comma 4-bis. Dal momento dell'abrogazione non esiste più alcuna agevolazione sull'aliquota, né per le donne né per gli uomini.
Le somme pagate a titolo di incentivo all'esodo dal 4 luglio 2006 in poi scontano un prelievo IRPEF con la stessa aliquota del trattamento di fine rapporto.
L'abrogazione, ad opera dell'articolo 36, comma 23, del D. Lgs. 4 luglio 2006 n° 223, ha però introdotto (in sede di conversione) un regime transitorio secondo il quale la disposizione abrogata continua ad applicarsi anche alle somme pagate a titolo di incentivo all'esodo dopo il 4 luglio 2006, purché in esecuzione di accordi conclusi prima di quella data. Ciò per tutelare le posizioni di coloro (uomini di oltre 55 anni e donne di oltre 50 anni) che avevano stipulato un accordo prima del 4 luglio 2006 contando su un importo netto dell'incentivo che era stato determinando contando sull'abbattimento del 50% dell'aliquota IRPEF.
Ma se è vero che col regime transitorio sono state salvaguardate le posizioni di coloro che avevano il diritto alla riduzione dell'aliquota prima del 4 luglio del 2006, è innegabile che sia stato in qualche modo prorogato un regime dichiarato discriminatorio dalla Corte di Giustizia. Questo principio è già stato dichiarato dalla Commissione Europea e riconosciuto in parecchie sentenze delle Commissioni Tributarie italiane.
L'Agenzia delle Entrate ha in un primo momento sostenuto che gli effetti della sentenza Vergani non fossero quelli di accordare il diritto alla restituzione della metà dell'imposta trattenuta ai lavoratori maschi di età compresa tra i 50 ed i 55 anni. Ma dopo una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 16 gennaio 2008, anche l'Agenzia delle Entrate ha dovuto prendere atto che l'unica conseguenza possibile fosse proprio quella di rimborsare le maggiori imposte trattenute agli uomini. Con la Circolare n° 62/E del 29/12/2008, la Direzione del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha così fornito istruzioni ai propri uffici territoriali affinché riesaminassero le domande di rimborso relative ai giudizi pendenti e procedessero a rimborsare coloro che ne avessero fatto richiesta.